I servizi del Coordinamento del Collocamento mirato provvedono all’applicazione dei principi del collocamento mirato secondo le indicazioni della legge n. 68/1999 e delle leggi in materia di diritto al lavoro dei disabili, in particolare:
a) curano l’elenco dei centralinisti telefonici non vedenti di cui alla legge n. 113/85;
b) comunicano le informazioni previste alla banca dati del collocamento mirato di cui all’art.9, comma 6 bis, della legge n. 68/99;
c) gestiscono le chiamate con avviso pubblico mediante richiesta numerica;
d) procedono all’avviamento lavorativo sulla base delle richieste nominative e numeriche, secondo le modalità di cui all’art.7 della legge n. 68/99;
e) gestiscono le richieste di preselezione dei lavoratori disabili
f) verificano l’ottemperanza da parte dei datori di lavoro obbligati e adottano i provvedimenti conseguenti;
g) stipulano le convenzioni con i datori di lavoro privati e le pubbliche amministrazioni;
h) segnalano alla competente Direzione territoriale del lavoro il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3 della legge n. 68/99, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti;
i) adottano provvedimenti di sospensione degli obblighi occupazionali, di esonero parziale, ecc.;
j) adottano qualunque altro provvedimento e svolgono ogni altra attività demandata alla Regione dalle leggi in materia di diritto al lavoro dei disabili e di attuazione del collocamento mirato.
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