Collocamento Mirato

Collocamento Mirato

La Legge 68/1999 promuove l’integrazione delle persone disabili nel mercato del lavoro attraverso azioni di sostegno e di collocamento mirato, con strumenti di inserimento personalizzato, tenendo conto delle particolari esigenze di questa categoria di cittadini.

Scopo principale della legge è quello di incentivare la crescita della specifica domanda di lavoro per i lavoratori disabili e di valorizzare le residue capacità lavorative dei soggetti.

Sono destinatari della normativa, altresì, i datori di lavoro pubblici e privati, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione. In particolare sono stabilite delle quote definite di riserva a favore dei disabili che il datore di lavoro è tenuto a rispettare in base alla dimensione della propria azienda.

Sono preposti a favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità gli uffici del Coordinamento  provinciale del Collocamento Mirato dei Centri per l’impiego dei capoluoghi di provincia e della Città metropolitana di Reggio Calabria e gli uffici del Collocamento Mirato dei Centri per l’impiego territoriali.

Le disposizioni operative che regolano le procedure del collocamento mirato a livello regionale sono contenute nel Decreto Dirigenziale n. 3873 del 20/03/2023 avente ad oggetto “Approvazione delle Linee Guida della Regione Calabria per la gestione uniforme delle procedure del Collocamento Mirato a seguito dell'adozione  delle Linee Guida in materia di Collocamento Mirato delle persone con disabilità (D.M. n. 43 del 11/03/2022) - Revoca DDG n. 3867 del 24/04/2018 e nel successivo Decreto Dirigenziale n. 17859 del 01/12/2023 avente ad oggetto "Modifica e Integrazione parziale degli artt. 5.3.1, 5.3.2, 6 e 7 delle “Linee Guida della Regione Calabria per la gestione uniforme delle procedure del Collocamento Mirato a seguito di recepimento delle Linee Guida di cui al D.M. n. 43 del 11/03/2022 (Linee guida in materia di Collocamento Mirato delle persone con disabilità). Revoca D.D.G. n. 3867 del 24/04/2018” approvate con D.D.G. n. 3873 del 20/03/2023.

Possono richiedere i servizi del Collocamento Mirato e le misure di politica attiva del lavoro tutti i soggetti di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 68/99, nonché le altre categorie di disabili individuate da specifiche disposizioni legislative. Possono richiederli, altresì, le categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2 della Legge 68/99, nonché le categorie ad esse equiparate o altrimenti individuate da specifiche norme di legge. Tali categorie hanno, pertanto, diritto ad essere inserite nelle liste del collocamento obbligatorio.

SERVIZI EROGATI ALLE PERSONE CON DISABILITA’ E COLLOCAMENTO MIRATO

Il percorso di attivazione rivolto alle persone con disabilità è così strutturato:

Rappresenta il primo momento di incontro dell’utente con l’operatore del Centro per l’impiego. Prevede, tra l’altro, indicazioni sui servizi per il lavoro, sul sistema di profilazione e sul percorso di attivazione e informazioni sugli adempimenti amministrativi legati alla registrazione al Collocamento Mirato, nonché informazioni sulle opportunità e le tutele.

È la fase in cui l’operatore verifica le informazioni dell’utente, sulla base della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (D.I.D.) presentata online, aggiornando eventualmente la Scheda Anagrafico-Professionale (S.A.P.). Qualora l’utente non abbia già reso la D.I.D. al lavoro on-line, l’operatore lo supporta nella procedura di rilascio della D.I.D. online, per confermare lo stato di disoccupazione ed effettuare la profilazione quantitativa.

L’operatore acquisisce la documentazione certificante la condizione di disabilità, verifica la sussistenza dei requisiti e procede all’iscrizione.

Si acquisisce la documentazione certificante la condizione di disabilità e si procede all’iscrizione nelle liste

Per come previsto nel D. Lgs. n. 150/2015, all’art. 18, allo scopo di costruire percorsi più adeguati all’inserimento lavorativo, i Cpi – Collocamento Mirato effettuano un colloquio individuale nel corso del quale vengono analizzate le competenze della persona in relazione alla situazione del mercato del lavoro, orientando l’utente sulle opportunità di formazione e lavoro che meglio si adattano al suo profilo. Durante il colloquio potranno essere approfonditi alcuni aspetti relativi alla condizione personale e professionale dell’utente, così da supportarlo nella comprensione del proprio bisogno (analisi della domanda). Tale attività si concretizza nella profilazione qualitativa dell’utente. Per le persone con disabilità, le informazioni raccolte con la Scheda Anagrafico Professionale e con la scheda di orientamento di base saranno integrate con la valutazione bio-psico-sociale, di cui alla “Scheda profilo di funzionamento della persona con disabilità”, prevista dal D.M. n. 43 dell’11/03/2022, e confluiscono nell’apposita scheda di cui all’art. 8 co. 1 della Legge n. 68 del 1999. Il fascicolo personale del soggetto con disabilità potrà essere completato con la profilazione qualitativa approfondita. La scheda di cui all’articolo 8 della Legge 68/1999 potrà riportarne sinteticamente gli esiti. Nel caso in cui dall’orientamento di base dovesse emergere un potenziale profilo di fragilità e/o difficoltà di inserimento lavorativo, l’operatore procederà a una successiva fase di approfondimento, fissando uno o più appuntamenti successivi con l’utente, allo scopo di esplorare quelle dimensioni che potrebbero risultare cruciali per il miglioramento della sua occupabilità. Per le persone con disabilità che presentano accertate fragilità e/o difficoltà, il colloquio di approfondimento è obbligatorio e serve ad evidenziare eventuali barriere e facilitatori ambientali. Il Patto di servizio sarà quindi stilato con le misure di politica attiva ritenute più idonee in base all’esito del colloquio di approfondimento.

Il Patto di Servizio Personalizzato rappresenta lo strumento principale di attivazione dell’utente in cerca di occupazione. Sulla base del profilo complessivo dell’utente (ottenuto integrando la profilazione quantitativa e quella qualitativa), vengono individuate le misure più adeguate di politica attiva del lavoro a sostegno dell’occupabilità del lavoratore, attivando un processo che vincola le parti a rispettare una serie di impegni reciproci e porta alla responsabilizzazione dell’utente. Esso non deve intendersi come un mero e rigido documento di programmazione, bensì come un documento dinamico da tenere aggiornato al mutare delle condizioni e dei bisogni manifestati dall’utente nel suo percorso di ricerca attiva di occupazione. I contenuti minimi del Patto di Servizio Personalizzato sono disciplinati dall’articolo 20 del D. Lgs. 150/2015. Ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del D. Lgs. 150/2015, anche per le persone con disabilità trova applicazione il Patto di Servizio Personalizzato, in quanto il percorso di attivazione delineato nel documento tiene in debito conto le specifiche condizioni della persona con disabilità, coerentemente con la profilazione qualitativa. Nella definizione degli atti di ricerca attiva e delle tempistiche, della frequenza ordinaria di contatti con il responsabile, dell’accettazione di congrue offerte di lavoro, si dovrà necessariamente tener conto anche delle ridotte capacità lavorative che si desumono dalla documentazione derivante dalla valutazione bio-psico-sociale prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 151/2015, dagli esiti dell’eventuale fase di approfondimento (qualora le persone con disabilità presentino un particolare profilo di fragilità), nonché eventualmente dalle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico in merito alle potenzialità e alle limitazioni lavorative della persona con disabilità. Il Patto di servizio viene aggiornato ogniqualvolta l’operatore che abbia in carico la persona con disabilità acquisisca informazioni che possono essere utili all’inserimento occupazionale.

CATEGORIE BENEFICIARIE

Possono richiedere l’iscrizione nelle liste del Collocamento Mirato i disoccupati che abbiano compiuto 16 anni di età e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile, appartenenti a una delle seguenti categorie (art. 1, comma 1 L. 68/99):

  • invalidi civili: persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • invalidi del lavoro: persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;
  • persone non vedenti e sordi: Si considerano non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si considerano sordi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata;
  • invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla 1ª all’8ª categoria previste dal T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 915/1978);
  • persone nelle condizioni di cui all’art. 1, comma 1, della Legge 12 giugno 1984, n. 222, le cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, siano ridotte in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo ossia i beneficiari dell’assegno ordinario di invalidità riconosciuto dall’INPS;
  • Vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, ossia i soggetti di cui all’articolo 1 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302, cui fa rinvio l’articolo 1, comma 2, della Legge 407/1998, solo ove in possesso dei requisiti previsti dall’articolo1 della Legge 68/99.

Procedura

Per iscriversi negli elenchi del Collocamento Mirato occorre:

  • Rilasciare la Dichiarazione di immediata disponibilità (indispensabile per essere considerati disoccupati);
  • Presentare istanza di iscrizione al competente servizio utilizzando il modello presente nella sezione Modulistica;
  • La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione;
    • documento d’identità in corso di validità (permesso di soggiorno o documentazione equivalente per stranieri non comunitari);
    • copia del codice fiscale;
    • documentazione che certifica la propria condizione di disabilità.

Di seguito la documentazione da presentare (art. 1, comma 1, della L. 68/1999) :

Invalidi civili
  • Verbale di accertamento dell’invalidità civile/Sentenza o decreto di omologa unitamente alla perizia CTU
  • Relazione conclusiva delle capacità globali
Invalidi del lavoro
  • Accertamento invalidità del lavoro da parte dell’INAIL
  • Diagnosi funzionale
Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra
  • Decreto di concessione della pensione da cui risulti l’invalidità e la categoria della minorazione
Invalidi per servizio
  • Decreto del Ministero del Tesoro di concessione della pensione da cui risulti l’invalidità e la categoria della pensione oppure verbale della competente commissione medica
  • Dichiarazione dell’Amministrazione da cui dipendeva l’invalido, relativamente alla causa di servizio
Persone non vedenti
  • Verbale di invalidità civile attestante la cecità assoluta o il residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione
  • Relazione conclusiva delle capacità globali
Sordi
  • Verbale di invalidità civile attestante la minorazione fisica di sordomutismo
  • Relazione conclusiva delle capacità globali
Soggetti di cui alla Legge n. 222/1984 art. 1, comma 1
  • In attesa di disposizioni ministeriali, l’iscrizione nelle liste speciali è effettuata sulla base del verbale INPS attestante la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3.
  • In assenza di percentualizzazione, l’iscrizione è effettuata, convenzionalmente, con la percentuale del 67%, anche ai fini della formulazione di eventuali graduatorie.
Vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere
  • Verbale di accertamento dell’invalidità civile/Sentenza o decreto di omologa unitamente alla perizia CTU
  • Relazione conclusiva delle capacità globali (Solo ove in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1 della Legge 68/99.)

La reiscrizione è soggetta alle stesse disposizioni dettate per l’iscrizione.

Il lavoratore conserva i diritti acquisiti in attesa di effettuare la visita di revisione per la verifica della permanenza dei requisiti sanitari. Relativamente agli iscritti nelle liste del Collocamento Mirato il cui verbale sia scaduto, fino a quando non intervenga un nuovo giudizio che modifichi quello precedente, la condizione di invalido a suo tempo riconosciuta permane e, conseguentemente, viene conservato anche il diritto a rimanere iscritto negli elenchi.

Possono iscriversi negli elenchi del Collocamento Mirato anche i soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della Legge 68/1999, nonché i lavoratori di cui alla Legge 23 novembre 1998, n. 407 (“Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)”, come modificata dalla Legge 17 agosto 1999, n. 288.

Di seguito chi sono i beneficiari e quale documenti devono essere presentati

Coniuge e figli di soggetti deceduti per causa di servizio
  • Dichiarazione dell’amministrazione centrale da cui dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto in servizio per causa di servizio
  • Autocertificazione dello stato di famiglia all’atto del decesso del congiunto

È richiesto lo stato di disoccupazione.

Coniuge e figli di soggetti deceduti per causa di lavoro
  • Dichiarazione INAIL attestante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro
  • Autocertificazione dello stato di famiglia all’atto del decesso del congiunto

Non è richiesto lo stato di disoccupazione.

Coniuge e figli di soggetti deceduti per causa di guerra
  • Certificato di iscrizione nell’elenco generale tenuto dal Comitato Provinciale dell’Opera Nazionale Orfani di guerra presso la Prefettura
  • Autocertificazione dello stato di famiglia all’atto del decesso del congiunto

È richiesto lo stato di disoccupazione.

Soggetti equiparati, ovvero coniuge e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro
  1. Dichiarazione attestante che il congiunto è grande invalido
  2. Dichiarazione di responsabilità del dante causa di non aver beneficiato del collocamento obbligatorio
  3. Autocertificazione dello stato di famiglia all’atto del riconoscimento dell’inabilità del congiunto

Per il coniuge e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di lavoro non è richiesto lo stato di disoccupazione.

Per il coniuge e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra e di servizio è richiesto lo stato di disoccupazione.

Profughi italiani rimpatriati (Legge 763/1981)
  • Attestazione della condizione di profugo italiano rimpatriato rilasciata dalla Prefettura della Provincia di residenza ai sensi della Legge 763 del 26/12/1981
  • Stato di disoccupazione
Vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere

Certificazione rilasciata dal Ministero dell’Interno relativa alla concessione della speciale elargizione dovuta alle vittime del dovere e attentati terroristici e/o mafiosi.

Non è richiesto lo stato di disoccupazione.

Familiari vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere
  1. Documentazione comprovante il decesso o l’invalidità permanente del dante causa a seguito di atti di terrorismo o della criminalità organizzata, rilasciata dalla Prefettura o documentazione attestante lo status di vittima del dovere
  2. Dichiarazione di responsabilità del dante causa di non aver già beneficiato del collocamento obbligatorio, nel caso di invalidità permanente
  3. Autocertificazione dello stato di famiglia

Non è richiesto lo stato di disoccupazione.

Orfani crimini domestici, ai sensi della Legge 11/01/2018, n.4
  • Sentenza o eventuale certificazione rilasciata dal Tribunale

Non è richiesto lo stato di disoccupazione.

Testimoni di giustizia ex Articolo 7 D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 125/2013 e D.M. 204/2014

Certificazione comprovante l’appartenenza alla categoria.

Non è richiesto lo stato di disoccupazione.

Orfani disastro di Rigopiano, ai sensi del D.L. 14/12/2018 n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 12 del 11/02/2019
  • Certificazione ministeriale o della Prefettura di residenza o altra eventuale certificazione in possesso

Non è richiesto lo stato di disoccupazione.

Care leavers ex articolo 67 bis del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020 e nota Ministero del Lavoro n. 683/2021

Provvedimento dell’autorità giudiziaria che ha previsto, durante la minore età, il collocamento in comunità residenziali o in affido etero familiare. L’iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente presso il Comune di residenza deve riportare, a fronte del nome del minore, il codice “A14”.

Non è richiesto lo stato di disoccupazione.

Medici, operatori sanitari, infermieri, farmacisti, operatori sanitari e sociosanitari, lavoratori delle strutture sanitarie e sociosanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che durante lo stato di emergenza deliberato abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita un’invalidità permanente per effetto, diretto o come con causa, del contagio da Covid-19

• Certificazione comprovante l’appartenenza alla categoria.
Non è richiesto lo stato di disoccupazione.

Infine, anche le persone abilitate alla funzione di centralinista telefonico privo della vista, che risultano disoccupate, possono iscriversi in un apposito elenco tenuto dal Servizio per il Collocamento Mirato dei Centri per l’Impiego con sede nei capoluoghi di provincia e nella Città Metropolitana di Reggio Calabria di residenza quale prima scelta.

Qui i documenti necessari all’iscrizione

  • diploma di centralinista telefonico o di operatore della comunicazione con qualifiche equipollenti “minorati della vista” (D.M. 10/01/2000) o, in deroga, dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge o abbia svolto mansioni di centralinista da almeno sei mesi.
    • certificato rilasciato dalla commissione medica, da cui risulti che il richiedente è privo della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti;
    • Relazione conclusiva delle capacità globali.
OBBLIGHI PER LE AZIENDE

Ai sensi della normativa vigente, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad assumere un  determinato numero di lavoratori disabili, in misura proporzionata alle dimensioni dell’azienda, con riferimento al personale occupato sul territorio nazionale, in base ai criteri definiti dalla Legge per la determinazione delle c.d. quote di riserva.

Nello specifico, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categoria dei disabili nella seguente misura:

  • 1 lavoratore, se sono occupati dai 15 ai 35 dipendenti;
  • 2 lavoratori, se sono occupati dai 36 ai 50 dipendenti
  • 7% dei lavoratori occupati, sono occupati più di 50 dipendenti.

I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti devono inoltre riservare una quota, pari all’1% dei lavoratori computabili, alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della L. 68/1999 e s.m.i.. La quota è pari ad una unità per i datori di lavoro che occupano da 51 a 150 dipendenti.

 

Ai fini della determinazione della quota di riserva, sono computati tra i dipendenti:

  1. i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato;
  2. i lavoratori, già riconosciuti disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (come modificato dal D. Lgs. n. 865/2016) o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti (art. 4, comma 3-bis della legge n. 68/1999).

 

  1. i lavoratori occupati ai sensi della Legge 68/1999;
  2. i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi;
  3. i soci di cooperative di produzione e lavoro;
  4. i dirigenti;
  5. i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
  6. i lavoratori occupati con contratto di somministrazione;
  7. i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività;
  8. i soggetti impegnati in lavori socialmente utili, assunti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 81/2000;
  9. i lavoratori a domicilio;
  10. i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4- bis, della L. 383/2001 e s.m.i.;
  11. i lavoratori assunti con contratti di apprendistato;
  12. il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore edile. Si intende personale di cantiere quello operante nelle imprese edili, incluso quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che l’impresa sia classificabile come edile o che applichi un contratto collettivo dell’edilizia. Per attività svolta “in cantiere” si fa espresso riferimento al concetto di cantiere di cui all’articolo 89 del D. Lgs 81/2008 (Articolo 4, comma 27, lettera b della L. 92/2012);
  13. i lavoratori del settore minerario che prestano la loro attività nel sottosuolo o sono adibiti alla movimentazione a al trasporto del minerale D.L. 29/12/2010, n. 225 (articolo 2, comma 12-quater), convertito con modificazioni dalla L. 10/2011, n. 10;
  14. il personale viaggiante e navigante con riferimento ai datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre e dell’autotrasporto;
  15. il personale acquisito a seguito di passaggio di appalto, in quanto l’incremento occupazionale del personale già impegnato in un appalto e acquisito per “cambio appalto” ha carattere provvisorio, destinato a ridursi al termine dell’esecuzione dell’appalto
  16. lavoratori ammessi al telelavoro, riferito unicamente ai datori di lavoro privati.

Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.

Per i servizi di polizia e della protezione civile, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

Per i datori di lavoro che svolgono attività stagionale, la durata del contratto, al fine del superamento della soglia dei sei mesi, si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, anche se non continuative, come stabilito dall’articolo 3, comma 6 del D.P.R. 333/2000.

I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l’imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all’orario normale di lavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

Sono computati, inoltre, nella quota di riserva i lavoratori disabili somministrati per missioni non inferiori a 12 mesi, continuative presso lo stesso utilizzatore, come precisato dall’art. 34, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Ai fini del calcolo della base di computo, i lavoratori part-time devono essere riproporzionati rapportando l’orario lavorativo con quello ordinario contrattuale e arrotondando il risultato per eccesso.

Gli obblighi di assunzione sono sospesi quando l’azienda si trova in almeno una delle seguenti situazioni:

  • Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale; crisi aziendale; procedure concorsuali; articoli 1 e 3 della L. 223/1991);
  • Cassa Integrazione Guadagni in deroga;
  • Contratto di solidarietà stipulato per riduzioni di orario dirette ad evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero di personale (articolo 1, L. 863/1984 e articolo 5, L. 236/1993);
  • Fondo di solidarietà di settore per situazioni di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale;
  • Assunzioni di soggetti percettori di sostegno al reddito;
  • Procedure incentivanti l’esodo, previste dall’articolo 4, commi da 1 a 7 ter, della L. 92/2012.
  • Procedura di mobilità (articoli 4 e 24 della L. 223/1991).

Infine, è previsto un esonero parziale dagli obblighi di assunzione se l’attività aziendale presenta una delle caratteristiche di seguito riportate e non è possibile adibire i lavoratori diversamente abili a mansioni compatibili con le loro condizioni e capacità lavorative:

  • la prestazione lavorativa richiesta è faticosa;
  • il tipo di attività è pericolosa, anche per le condizioni ambientali e aziendali in cui si svolge;
  • l’attività lavorativa presenta particolari modalità di svolgimento.

L’istituto dell’esonero parziale non riguarda i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti.

 

I datori di lavoro privati adempiono l’obbligo mediante:

  • avviamenti numerici mediante graduatoria presso l’Ufficio territorialmente competente, previa verifica della compatibilità dell’invalidità con le mansioni da svolgere;
  • richiesta nominativa con stipula di apposite convenzioni di inserimento lavorativo con l’Ufficio per il collocamento mirato competente, mediante stipula di convenzioni di cui all’art. 11 della L. 68/99. Affinché l’assunzione sia valida ai fini della copertura dell’obbligo, è necessario, prima di procedere con l’assunzione, richiedere il nulla osta. La richiesta di nulla osta va in via telematica e utilizzando apposito modello in base alla casistica (assunzione nominativa, assunzione numerica o assunzione in somministrazione), presso l’Ufficio per il Collocamento Mirato competente in relazione alla sede di impiego. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione del lavoratore disabile.
  • assunzione per chiamata nominativa

Nel caso di mancata assunzione nominativa entro 60 giorni dal momento in cui sorge l’obbligo di assunzione di lavoratori disabili, i lavoratori sono avviati numericamente dal Servizio, anche previa chiamata numerica con avviso pubblico e graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla  specifica occasione di lavoro.

I datori di lavoro pubblici adempiono l’obbligo mediante:

  • avviamenti numerici (D.Lgs. 165/01, art. 35, co. 2): tramite graduatoria o chiamata numerica con avviso pubblico e graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro presso l’Ufficio territorialmente competente, previa verifica della compatibilità dell’invalidità con le mansioni da svolgere;
  • concorso pubblico: in tal caso, i lavoratori e le lavoratrici disabili hanno diritto alla riserva dei posti disponibili, nei limiti della quota d’obbligo, fino al 50 % dei posti messi a bando;
  • richiesta nominativa con stipula di apposite convenzioni di inserimento lavorativo con l’Ufficio per il collocamento mirato competente, come previsto dall’art. 11 della L.68/99; le convenzioni devono essere improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti.

In caso di inottemperanza agli obblighi della Legge 68/1999, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa calcolata per ciascun lavoratore disabile non occupato e per ogni giorno lavorativo di “scopertura” della quota d’obbligo.

L’importo della sanzione è stabilito e periodicamente aggiornato dal Ministero del Lavoro. Le sanzioni pagate affluiscono al Fondo per i disabili gestito dalla Regione.