Iscriversi al Centro per l’Impiego – Cittadini non comunitari

I cittadini provenienti da paesi non comunitari possono iscriversi al Centro per l’Impiego e usufruire dei servizi offerti, a parità di trattamento con i cittadini italiani, purché siano in possesso della documentazione che attesti il loro regolare soggiorno in Italia.

In questa pagina troverai quali sono i passi da compiere e la documentazione da possedere se:

  • sei un cittadino proveniente da un paese non UE;
  • sei un immigrato britannico o nordirlandese residente in Italia al 31/12/2020;
  • sei un cittadino proveniente dall’Ucraina e giunto in Italia a partire dal 24/02/2022 e sei, pertanto titolare della protezione temporanea.
Documentazione richiesta per l’iscrizione dei cittadini non comunitari

– CODICE FISCALE (ANCHE PROVVISORIO) O TESSERA SANITARIA:

N.B. Se sei un richiedente asilo/protezione temporanea ai fini dell’iscrizione puoi presentare il Codice Fiscale provvisorio numerico di 11 cifre, che ti è stato rilasciato al momento della richiesta di protezione internazionale o temporanea e che manterrai fino all’esito della domanda. In caso di accoglimento della richiesta otterrai il CF alfanumerico definitivo.

CARTA D’IDENTITA’, PASSAPORTO O PATENTE DI GUIDA:

Dovrai, quindi, esibire un documento che attesti la tua identità. I cittadini stranieri possono essere titolari di altri documenti di identità, quali:

  • titolo di viaggio (è equipollente al passaporto del Paese di cittadinanza e consente di circolare liberamente all’interno degli Stati europei dell’Area Schengen e nei territori degli altri Stati escluso il paese di origine, limitatamente a quelli in cui è in vigore la Convenzione di Ginevra per lo status di rifugiato);
  • Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (vale come documento di identificazione personale per 5 anni dalla data di rilascio o rinnovo – art. 17 co. 2 DPR 394/99).

NB: Se sei richiedente protezione temporanea ti basta essere in possesso del permesso di soggiorno per richiesta di protezione (o titolo equivalente).

– RESIDENZA / ISCRIZIONE ANAGRAFICA:

Tutti i cittadini – comunitari e non – che intendano trascorrere più di 90 giorni sul territorio di un Paese membro dell’U.E., hanno il diritto/dovere di richiedere l’iscrizione anagrafica.

N.B. Hai diritto di avere residenza anche se sei richiedente asilo ospitato nei centri secondo il principio della «convivenza anagrafica», che verrà comunicata all’Anagrafe dal responsabile del centro.

– PERMESSO DI SOGGIORNO (PdS) in corso di validità.

    • Il permesso di soggiorno costituisce l’autorizzazione a soggiornare in Italia e viene rilasciato dalla Questura competente in ragione della Provincia nella quale decidi di stabilirti.
    • Il permesso di soggiorno può essere rilasciato per diversi motivi, alcuni dei quali non consentono, però, ai possessori di poter svolgere attività lavorativa sul territorio dello Stato italiano (es. motivi di turismo o affari o giustizia). In altri casi i motivi per cui viene rilasciato il permesso di soggiorno consentono di svolgere attività lavorativa con delle limitazioni (es. nell’ipotesi di permesso di soggiorno per motivi di studio è possibile svolgere attività lavorativa per massimo 1.040 ore all’anno ossia 20 ore alla settimana o lavorare a tempo pieno purché non venga superato il limite delle 1.040 ore annue). Infine, vi sono permessi rilasciati per motivi legati allo svolgimento di specifiche attività, che dunque precludono la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello autorizzato, per esempio nel caso di permesso di soggiorno rilasciato per lo svolgimento di attività sportiva.
    • Ai fini dell’iscrizione al Centro per l’Impiego è necessario, il possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per un motivo che consente di svolgere attività lavorativa per come di seguito elencati:
      • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
      • carta di soggiorno
      • permessi di soggiorno con motivo di:

 – affidamento o tutela

– apolidia

– asilo politico

– assistenza minori

 – attesa di occupazione

– attesa di cittadinanza

– atti di particolare valore civile

– calamità

– casi speciali

– convenzione di Dublino

 – famiglia con minore fra 14 e 18 anni

– integrazione minore

– lavoro autonomo/motivi commerciali

– lavoro subordinato stagionale/stagionale pluriennale

– lavoro subordinato

– minore età

– motivi familiari

 – motivi umanitari

 – protezione sussidiaria

– protezione speciale

– richiesta di asilo politico (trascorsi 60 giorni dalla richiesta dello status).

Il Permesso di soggiorno può essere validamente sostituito da:

  • Cedolino: è il documento che attesta l’avvenuta richiesta di Permesso di Soggiorno. È rilasciato dalla Questura al richiedente protezione internazionale e a chi è in fase di primo rilascio o rinnovo di un permesso di soggiorno ad altro titolo, in attesa della consegna del permesso di soggiorno elettronico definitivo;
  • Attestato nominativo: è la ricevuta della prima richiesta di protezione internazionale rilasciata dalla Questura e costituisce PdS provvisorio e ti consente di svolgere attività lavorativa dopo 60 giorni dalla data di presentazione;
  • Tesserino del Permesso di Soggiorno;
  • Carta di soggiorno;
  • Ricevuta Kit postale: costituisce richiesta del Permesso di Soggiorno e ti permette comunque di poterti iscrivere al Centro per l’impiego;
  • Permesso cartaceo;
  • Rinnovo cartaceo.
Documentazione richiesta per l’iscrizione dei cittadini del Regno Unito

Ai cittadini britannici e nordirlandesi residenti in Italia al 31/12/2020 sono garantiti i diritti già riconosciuti prima dell’uscita del Regno Unito dalla Unione Europea.

Per iscriverti al Centro per l’Impiego devi quindi presentare:

  • CARTA DI SOGGIORNO (o ricevuta di richiesta): richiesta dai cittadini del Regno Unito che risiedevano in Italia al 31/12/2020, oltre che dai loro familiari che intendano raggiungerli;
  • CODICE FISCALE;
  • DOCUMENTO DI IDENTITA’.
Documentazione richiesta per le persone sfollate dall’Ucraina.

Le persone in fuga dall’Ucraina dal 24/02/2022 possono rivolgersi alle Questure per richiedere la protezione temporanea e il codice fiscale provvisorio, ai consolati ucraini per il certificato provvisorio di identità. A seguire, per poterti iscrivere al Centro per l’Impiego, dovrai quindi essere in possesso di:

  • CODICE FISCALE (anche provvisorio) o TESSERA SANITARIA;
  • DOCUMENTO D’IDENTITA’ (anche provvisorio). In aggiunta a questo ti ricordiamo che la durata dei passaporti ucraini è prolungata di 5 anni;
  • RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO per protezione temporanea, che basta da sola per svolgere attività lavorativa autonoma o subordinata (in deroga alle quote del decreto flussi).
 
IMPORTANTE:

Al pari dei cittadini italiani, presupposto per l’iscrizione al Centro per l’Impiego, è il rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e alla partecipazione alle misure di politica attiva.

Successivamente al rilascio della DID, effettuato il colloquio di orientamento con gli operatori del Centro per l’Impiego, il cittadino non comunitario potrà stipulare il Patto di Servizio contenente gli impegni assunti e le misura di politica attiva attivate dal CPI per il soggetto al fine di agevolare il suo inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.

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