Enti Pubblici

Gli enti pubblici possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego per espletare una serie di procedure amministrative ed esecutive, quali:

L’articolo 16 della Legge n. 56/87 regola le modalità di assunzione presso la Pubblica Amministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, per le quali è richiesto quale titolo di studio solo il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) oppure l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Gli Enti pubblici possono inoltrare al Centro per l’Impiego competente per territorio le richieste di personale che devono indicare prioritariamente il numero dei lavoratori ricercati, la qualifica e la durata del rapporto di lavoro.

Gli uffici predispongono e pubblicano il relativo decreto, secondo le disposizioni normative vigenti e coerentemente con le linee guida regionali, che conterrà, oltre a tutti gli elementi sopra indicati, le date in cui potranno essere raccolte le adesioni.

Successivamente verranno predisposte le relative graduatorie che, una volta divenute definitive, permetteranno l’invio dei nominativi da avviare in misura doppia rispetto al numero richiesto.

Per informazioni ulteriori tutte le P.A. possono contattare il Centro per l’Impiego di riferimento per territorio o, nel caso di avviamento su base regionale, l’Ufficio di coordinamento competente presso il Settore 2.

I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni delle persone con disabilità in conformità a quanto previsto dall’art. 35, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11 della Legge 68/1999.

L’ordinamento prevede, quindi, tre diverse modalità di assunzione:
1. Chiamata numerica (mediante avviamento) per il reclutamento delle qualifiche e dei profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, che può essere effettuata anche con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro;
2. Concorso (con riserva di posti) per il reclutamento delle qualifiche e dei profili per i quali non è sufficiente il solo requisito della scuola dell’obbligo;
3. Convenzioni (ai sensi dell’art. 11 della Legge 68/1999);

Richiesta numerica di avviamento a selezione

Le pubbliche amministrazioni, limitatamente ai profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, possono assolvere alla copertura della quota d’obbligo presentando la richiesta numerica di avviamento a selezione degli iscritti nelle liste del Collocamento Mirato.
In caso di mancata richiesta nel termine di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo dalla data di insorgenza dell’obbligo, la richiesta numerica rappresenta l’unica modalità consentita e pertanto il Collocamento Mirato dei Centri per l’Impiego con sede nei capoluoghi di provincia e nella Città Metropolitana di Reggio Calabria competente procede tramite la chiamata numerica degli iscritti nelle liste del Collocamento Mirato, oppure con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.
Quest’ultima modalità, predisposta con Decreto Dirigenziale di approvazione dell’Avviso Pubblico, si articola nelle seguenti fasi:

a) pubblicazione Decreto Dirigenziale e Avviso Pubblico;
b) presentazione della domanda di partecipazione;
c) approvazione e pubblicazione della graduatoria.

 

Le Pubbliche Amministrazioni effettuano le assunzioni conformemente alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come modificato da D. Lgs. 75/2017 ”Modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego”.
In alternativa ai concorsi e alle procedure numeriche, le Pubbliche Amministrazioni possono stipulare con il Collocamento Mirato dei Centri per l’Impiego con sede nei capoluoghi di provincia e nella Città Metropolitana di Reggio Calabria competenti per territorio la convenzione di inserimento lavorativo di cui all’articolo 11 della Legge 68/99, improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione, entro 60 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui insorge l’obbligo di assunzione.
Le convenzioni (art. 11 della Legge 68/1999) hanno ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge. Nella convenzione devono essere stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare, tenendo conto del fabbisogno, della programmazione di altri percorsi assunzionali, della quota d’obbligo.
L’inserimento lavorativo dei disabili e delle categorie protette, attraverso la stipula delle convenzioni, è riservato agli iscritti nell’apposito elenco tenuto dagli stessi.
Il programma delle assunzioni, previsto dalla convenzione, deve essere ripartito in modo equo rispetto al periodo di vigenza della convenzione stessa e può riguardare l’intera quota di riserva o parte di essa.

La convenzione ha una durata massima di 3 anni, estensibile, per situazioni eccezionali, a 5 anni.
Sarà approvata dal Collocamento Mirato dei Centri per l’Impiego con sede nei capoluoghi di provincia e nella Città Metropolitana di Reggio Calabria dopo essere stata sottoposta al Comitato Tecnico, ove istituito, che esprime il proprio parere.

La procedura per l’attivazione e l’attuazione della convenzione è articolata nelle seguenti fasi:

stipula della convenzione tra le Pubbliche Amministrazioni e il Collocamento Mirato dei Centri per l’Impiego con sede nei capoluoghi di provincia e nella Città Metropolitana di Reggio Calabria;

attuazione della convenzione mediante predisposizione e pubblicazione dell’avviso pubblico a selezione da parte della Pubblica Amministrazione;

• procedura per l’individuazione dei disabili da assumere fra coloro che hanno aderito all’avviso.

Come da articolo 4 del D. Lgs. 151/2015 (che ha modificato l’articolo 4, della L. 68/1999) è prevista la computabilità nella quota di riserva dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il Collocamento Mirato.

La computabilità del lavoratore è subordinata:

• alla dimostrazione, mediante idonea documentazione medica, che, anteriormente alla costituzione del rapporto, il lavoratore si trovasse, alternativamente, in una delle seguenti condizioni:
        – riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento;
     – minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
      – riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% per le persone con disabilità intellettiva e psichica.
• all’assunzione del lavoratore al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio;
• all’idoneità del lavoratore con disabilità a continuare a svolgere le mansioni cui è adibito.
Il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore interessato, è tenuto a richiedere la visita per l’accertamento della compatibilità delle mansioni cui è adibito.

La computabilità, nella quota di riserva dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, è possibile sia per i datori di lavoro privati che per i datori di lavoro pubblici.
Il servizio competente deve riscontare la comunicazione del datore di lavoro, verificando che siano state osservate le prescrizioni indicate, ossia che:
• precedentemente alla costituzione del rapporto di lavoro, il lavoratore si trovasse in condizioni di riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore a 60%, ovvero di minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle del T.U. pensioni di guerra del 23/12/1978, ovvero disabilità intellettiva o psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
• l’assunzione del lavoratore è avvenuta al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio;
• il lavoratore è idoneo allo svolgimento delle mansioni per cui è stato assunto;
• il lavoratore è adibito a mansioni compatibili con la natura ed il grado della sua minorazione, secondo quanto espresso dalla Commissione medica per l’accertamento delle capacità globale ai fini del collocamento mirato.
Il giudizio di idoneità alla mansione specifica cui adibire il lavoratore, in caso di mansioni soggette a sorveglianza sanitaria, è espresso dal medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche previste dalla stessa sorveglianza sanitaria, così come disposto dall’articolo 41, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008.
La visita per l’accertamento della compatibilità delle mansioni, tesa a verificare se le mansioni affidate al lavoratore siano o meno compatibili con il proprio stato di salute, è svolta dalla commissione medica collegiale di cui all’articolo 4 della L. 104/1992, richiamata dall’articolo 10 della L. 68/1999 e dall’articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 13 gennaio 20004.
Qualora il lavoratore del quale si chiede il computo è un invalido del lavoro o invalido di guerra o per servizio il controllo della sussistenza e della permanenza dello stato invalidante è esercitato rispettivamente dall’INAIL e dalle commissioni mediche ospedaliere di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

Ai datori di lavoro privati e ai datori di lavoro pubblici è riconosciuta la possibilità di computare, ai fini dell’assolvimento della quota d’obbligo, i dipendenti colpiti da disabilità sopravvenuta dopo l’assunzione, a condizione che:
• l’invalidità determini inabilità a svolgere le proprie mansioni;
• l’invalidità non sia stata causata dalla violazione delle norme di sicurezza da parte dello stesso datore di lavoro;
• la percentuale di invalidità sia almeno pari al 60%, o, se si tratta di invalidità derivante da causa di lavoro, sia almeno pari al 34%.
La computabilità dei lavoratori in possesso della certificazione attestante il grado di invalidità sopravvenuta richiesto dalla norma non è subordinata alla preventiva iscrizione nelle liste del Collocamento Mirato dei disabili né ad alcuna autorizzazione o convenzione, bensì ad una semplice comunicazione ai Servizi competenti, essendo legata a presupposti “di fatto”, che non necessitano di alcuna valutazione discrezionale. Rimane, tuttavia, in capo al Collocamento mirato competente il compito di riscontrare la comunicazione del datore di lavoro verificando che:
il grado di invalidità sia almeno pari al 60% o se si tratta di invalidità del lavoro, sia almeno pari al 34%;
l’invalidità determini inabilità a svolgere le proprie mansioni (e che, conseguentemente, il lavoratore sia stato adibito a mansioni diverse da quelle che svolgeva prima del riconoscimento dell’invalidità);
• l’invalidità non sia stata causata dalla violazione delle norme di sicurezza da parte dello stesso datore di lavoro;
il lavoratore sia adibito a mansioni compatibili con le minorazioni riconosciute.

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, a condizione che versino al Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo, per ciascun lavoratore con disabilità non assunto.
L’esonero è parziale e temporaneo ed ha carattere meramente residuale rispetto alle varie possibilità di avviamento al lavoro previste dalla L. 68/1999.
Può essere concesso nella misura massima del 60%. Tale misura è elevata fino all’80% esclusivamente per i datori di lavoro che operano nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato.
L’istituto dell’esonero parziale non riguarda i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti.
È concesso per un periodo massimo di 12 mesi, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno ed eventualmente prorogabile. La concessione dell’esonero parziale è subordinata alla sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
faticosità della prestazione lavorativa: presenza di attività richiedenti deambulazione e/o stazione eretta prolungata e costante, movimentazione manuale di carichi ripetuta e/o continua nell’arco del periodo lavorativo giornaliero, elevata manualità, presenza di situazioni ad alto contenuto di stress e tensioni mentali, ecc.;
pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l’attività stessa: presenza di agenti chimici e/o fisici, processo produttivo complesso, impianti tecnologici, macchine e attrezzature, sostanze e materie prime a rischio, condizioni di esecuzione complessa, movimentazione meccanica, ecc.;
• particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa: presenza di lavoro esterno e/o articolato su turni, personale viaggiante, particolare specializzazione del personale, ecc.
Il provvedimento può essere rilasciato solo dopo aver esaminato la possibilità di un utile collocamento dei disabili in mansioni compatibili con le loro condizioni e le loro capacità lavorative.
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60‰, possono essere esonerati dall’obbligo di riserva relativamente agli addetti a tali lavorazioni. In tal caso i datori di lavoro interessati autocertificano l’esonero dall’obbligo di cui all’articolo 3 della L. 68/1999 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo previsto dalle normative vigenti per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato
La procedura, i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero sono disciplinati dal D.M. 357/2000. Il datore di lavoro presenta la richiesta di esonero parziale al servizio Collocamento Mirato dei Centri per l’Impiego con sede nei capoluoghi di provincia e nella Città Metropolitana di Reggio Calabria competente in cui ricade la sede legale dell’impresa. Qualora la richiesta di esonero parziale riguardi più unità produttive dislocate in diverse province, la richiesta di esonero deve essere presentata al servizio competente per sede legale che, entro 15 giorni dal ricevimento, provvede all’inoltro ai servizi competenti per territorio, che rilasciano l’autorizzazione relativamente a tali unità.

La sospensione degli obblighi di assunzione opera nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in una delle seguenti situazioni:
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale; crisi aziendale; procedure concorsuali; artt 1 e 3 della L. 223/1991);
Cassa Integrazione Guadagni in deroga;
Contratto di solidarietà stipulato per riduzioni di orario dirette ad evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero di personale (articolo 1, L. 863/1984 e articolo 5, L. 236/1993);
Fondo di solidarietà di settore per situazioni di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale;
• Assunzioni di soggetti percettori di sostegno al reddito;
• Procedure incentivanti l’esodo, previste dall’articolo 4, commi da 1 a 7 ter, della L. 92/2012.
Procedura di mobilità (articoli 4 e 24 della L. 223/1991).
Nelle fattispecie summenzionate, gli obblighi sono sospesi per la durata del trattamento, in proporzione dell’attività lavorativa effettivamente sospesa/ridotta e per il singolo ambito provinciale. Fa eccezione la procedura di mobilità, per la quale gli obblighi sono sospesi per tutta la durata della procedura e, non essendovi alcun riferimento all’ambito provinciale, senza alcun limite territoriale.
Il datore di lavoro interessato è tuttavia tenuto alla presentazione del prospetto annuale, nel quale va inserita l’informazione del ricorso alla procedura di gestione della crisi aziendale.
Ai fini della fruizione della sospensione dagli obblighi, il datore di lavoro è tenuto a presentare comunicazione al Servizio competente del territorio in cui si trova la sede legale dell’impresa, corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di sospensione, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale condizione.
In attesa dell’emanazione del provvedimento che ammette l’impresa ad uno dei trattamenti utili per accedere alla sospensione degli obblighi di assunzione, il datore di lavoro può presentare domanda per la concessione della sospensione temporanea degli obblighi. Il servizio, valutata la situazione dell’impresa, può concedere la sospensione con provvedimento di autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.
La sospensione degli obblighi occupazionali può riguardare anche i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 2, della L. 68/1999.
Entro 60 giorni dal termine del trattamento che giustifica la sospensione, dovrà essere presentata la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere ai sensi della Legge 68/1999.

La Legge 68/1999, all’articolo 5, commi 8 e s.m.i., stabilisce che l’obbligo di riserva a favore dei disabili e delle altre categorie protette deve essere rispettato a livello nazionale
La possibilità di ricorrere alla compensazione territoriale è concessa sia ai datori di lavoro privati che a quelli pubblici; questi ultimi possono assumere in un’unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione.
Per i datori di lavoro pubblici, quindi, la compensazione è limitata al solo ambito regionale.
La compensazione opera automaticamente mediante l’invio del prospetto informativo annuale, nel quale i datori di lavoro privati e pubblici indicano le assunzioni obbligatorie effettuate in ciascuna provincia, le eccedenze e le carenze portate in compensazione ed il numero delle “scoperture” residue a livello nazionale.

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