Comunicazioni Obbligatorie

Il Sistema Informatico per le Comunicazioni Obbligatorie costituisce il punto di accesso unico per l’invio online delle comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione di un rapporto di lavoro, secondo i modelli unificati definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da parte di tutti i soggetti obbligati e abilitati. Per accedere al servizio collegati, previa autenticazione con SPID, collegati al portale Lavoro Per Te Calabria.

A decorrere dall’1 marzo 2008, in attuazione del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007, attraverso un’unica comunicazione telematica è possibile adempiere agli obblighi di comunicazione previsti nei confronti di:

  • Ministero del Lavoro;
  • INAIL (assolvimento dell’obbligo Denuncia – DNA);
  • INPS (o altre forme previdenziali sostitutive o esclusive)
  • Ulteriori soggetti di competenza (DPL, prefetture – UTG se extracomunitari)

 

I dati da comunicare relativamente ai datori di lavoro, secondo il documento “Variazione dei Datori di Lavoro”, cosiddetto mod. “VARDATORI” (Modelli e regole Gennaio 2024), sono:

  • variazione della ragione sociale del datore di lavoro
  • incorporazione
  • fusione
  • usufrutto
  • cessione ramo d’azienda
  • cessione di contratto
  • affitto ramo d’azienda.

I dati da comunicare relativamente ai lavoratori, tramite l’apposito modello UNILAV, sono:

  • assunzione, con rapporto di lavoro subordinato (tempo indeterminato, determinato, apprendistato, intermittente, a domicilio, ripartito, somministrazione)
  • proroga
  • trasformazione (es. passaggio da tempo pieno a part-time e viceversa)
  • cessazione dei rapporti di lavoro
  • distacco
  • trasferimento dei lavoratori
  • progressioni “tra le aree”
  • smart working
  • rapporti autonomi o parasubordinati (es. lavoro a progetto; collaborazione coordinata e continuativa; contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale, se caratterizzati da prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale; collaborazione/lavoro occasionale art. 61 c. 2 D.Lgs n. 276/2003 (c.d. “mini Co. Co. Co.”, per compensi fino a € 5.000 nel corso di un anno solare e per una durata complessiva non superiore a 30 giorni con lo stesso datore); Tirocini extracurricolari; Lavoro o attività socialmente utile, ecc).

I soggetti obbligati a presentare le comunicazioni obbligatorie sono:

  • datori di lavoro privati
  • pubbliche amministrazioni
  • enti pubblici economici
  • agenzie di somministrazione.

Tutti i datori di lavoro possono adempiere all’obbligo di comunicazione anche tramite consulenti autorizzati (cd. soggetti abilitati):

  • consulenti del lavoro
  • avvocati e procuratori legali
  • dottori commercialisti
  • ragionieri
  • periti commerciali
  • associazioni di categoria
  • associazioni di categoria dei datori di lavoro agricoli
  • soggetti autorizzati all’attività di intermediazione
  • promotori di tirocini consorzi e gruppi di imprese
  • servizi competenti che inseriscono d’ufficio la comunicazione
  • periti agrari e agrotecnici.

 

  • In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (anche nella modalità a progetto), di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione.

           Sono previste due eccezioni, da comunicare attraverso il modello UniURG:

           – assunzione d’urgenza per esigenze produttive: in questo caso il datore di lavoro può comunicare l’assunzione entro i cinque giorni successivi, salvo l’invio entro il giorno antecedente di una comunicazione sintetica provvisoria;

         – assunzione per cause di “forza maggiore”: in questo caso il datore di lavoro può comunicare l’assunzione entro i cinque giorni successivi senza neppure l’obbligo di una preventiva comunicazione sintetica. Questo perché l’imprevedibilità dell’evento rende non solo improcrastinabile l’assunzione ma anche impossibile la sua previsione nel giorno precedente.

  • In caso di trasformazione o cessazione del rapporto di lavoro il termine è di cinque giorni dall’evento. La scadenza del termine in un giorno festivo comporta la proroga automatica al primo giorno lavorativo utile. In questo caso, infatti, lo slittamento del termine non inficia la finalità della norma e non vanifica l’obbligo di legge.
  • Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (attraverso il modello UniSOMM), le Pubbliche Amministrazioni, le Scuole Pubbliche e Paritarie possono effettuare la comunicazione entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, proroga, trasformazione o cessazione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa/sede di lavoro.
  • Per le Scuole private ed Enti di formazione privati, la comunicazione va effettuata nel termine di dieci giorni dall’evento e per qualsiasi tipo di evento.

L’accesso al sistema delle Comunicazioni obbligatorie della Regione Calabria richiede l’accreditamento e l’accesso tramite identità digitale, collegandosi al seguente link:

https://lavoroperte.politicheattivecalabria.it/myportal

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helpco@aziendacalabrialavoro.com oppure accreditoportale@aziendacalabrialavoro.com.

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