Assegno di Inclusione

Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2023, dal 1° Gennaio 2024 il Reddito di Cittadinanza sarà abolito per dare spazio all’Assegno di inclusione, nuova misura di sostegno economico, inclusione sociale e professionale rivolta a:

  • nuclei con minorenni
  • nuclei con persone con disabilità
  • nuclei con persone anziane (over 60)
  • nuclei con componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione

L’Assegno di Inclusione verrà erogato ai nuclei familiari in possesso cumulativamente – al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio – di requisiti di:

  • Cittadinanza, residenza e soggiorno:
      • cittadino dell’Unione Europea oppure suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale come asilo politico o protezione sussidiaria;
      • residenza in Italia da almeno 5 anni di cui gli ultimi 2 in maniera continuativa; la residenza in Italia al momento della domanda non solo per il richiedente ma anche per tutti i componenti che rientrano nella scala di equivalenza e dunque destinatari della misura.
  • Economici e patrimoniali:
      • valore ISEE non superiore a 9.360 euro;
      • valore della casa di abitazione non superiore a 150.000 euro, come determinato ai fini IMU;
      • valore del patrimonio immobiliare – diverso dalla casa di abitazione – non superiore a 30.000 euro, come determinato ai fini IMU;
      • valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato di 2.000 euro per ogni componente familiare successivo al primo fino a 10.000 euro, alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) e di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente, come definita ai fini ISEE);
      • valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ovvero fino a un massimo di 2,3 in presenza di persone con disabilità grave e di non autosufficienza, come definito ai fini ISEE. tale soglia è aumentata a 7.560 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della medesima scala di equivalenza, se il nucleo familiare è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

La misura operativa sarà condizionata “all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa”. 

 

Documentazione

Campagna informativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’INPS

Per qualsiasi ulteriore informazione contatta il tuo Centro per l’Impiego