Assegno di Inclusione

La Legge di Bilancio 2023 ha stabilito l’abolizione del Reddito di Cittadinanza a partire dal 1° gennaio 2024. Successivamente, tra le nuove misure di inclusione sociale è stato introdotto l’Assegno di inclusione (ADI),

Questo nuovo strumento di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli, consiste in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, caratterizzato da percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

L’assegno di Inclusione si compone di due parti: un’integrazione del reddito familiare fino a una soglia (quota A) e un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato (quota B).

Beneficiari

L’Assegno d’Inclusione è riconosciuto, su richiesta di uno dei componenti, ai nuclei familiari che rientrano in una delle seguenti categorie:

  • con minorenni;
  • con persone con disabilità;
  • con persone anziane (over 60);
  • con componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
Requisiti

L’ADI verrà erogato ai nuclei familiari che possiedono cumulativamente – al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio – i requisiti di:

  • Cittadinanza, residenza e soggiorno:
      • per il cittadino italiano o di altro paese dell’Unione Europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure per il cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo oppure per l’apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria);
      • per chi è residente in Italia da almeno 5 anni di cui gli ultimi 2 in maniera continuativa; la residenza in Italia al momento della domanda dev’essere non solo per il richiedente ma anche per tutti i componenti che rientrano nella scala di equivalenza e dunque destinatari della misura.

Il requisito della residenza al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio è esteso ai componenti del nucleo familiare beneficiari della misura.

  • Economici e patrimoniali:
      • valore ISEE non superiore a 9.360 euro;
      • valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ADI;
      • valore della casa di abitazione non superiore a 150.000 euro, come determinato ai fini IMU;
      • valore del patrimonio immobiliare – diverso dalla casa di abitazione – non superiore a 30.000 euro, come determinato ai fini IMU;
      • valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per i nuclei con un solo componete, incrementato di 2.000 euro per ogni componente familiare successivo al primo fino a 10.000 euro, alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) e di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente, come definita ai fini ISEE);
  • non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di:
        • autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilità;
        • navi o imbarcazioni da diporto ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché aeromobili di qualsiasi genere.

 

  • Requisiti ulteriori 
  • non essere sottoposto a misura cautelare personale, o misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
  • non essere disoccupato, se sottoposto agli obblighi di attivazione lavorativa di cui all’articolo 6 comma 4 del decreto -legge n. 48/2023, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966;
  • non risiedere in strutture a totale carico pubblico;
  • aver adempiuto all’obbligo di istruzione per i beneficiari di età compresa tra 18 e 29 anni ovvero essere iscritto e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione, di cui all’articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006.
Obblighi di comunicazione redditi da lavoro dipendente o autonomo

L’ADI è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, con conseguenti eventuali rideterminazioni dell’importo del benefico o di decadenza dallo stesso per superamento dei valori soglia.

Pertanto, il richiedente o i componenti del nucleo di ADI sono tenuti a comunicare all’INPS, eventuali rapporti di lavoro già in essere all’atto della domanda se non rilevata nell’ISEE per l’intera annualità, nonché ogni variazione delle condizioni occupazionali in corso di erogazione della misura, pena la sospensione o decadenza del beneficio, secondo le modalità ed i termini stabiliti.

Come presentare la domanda

La domanda di ADI può essere presentata all’INPS:

  • accedendo al sito INPS con le proprie credenziali;
  • presso patronati;
  • presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), a partire dal 1° gennaio 2024.

A seguito della presentazione della domanda, i dati verranno resi disponibili nella piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa del Sistema Informativo di inclusione sociale e lavorativo (SIISL) dove il richiedente deve registrarsi e sottoscrivere il patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD), autorizzando espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai servizi sociali, ai Centri per l’Impiego (Cpi), alle agenzie per il lavoro e agli enti di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;

Con la sottoscrizione del PAD del nucleo familiare viene effettuato l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni;

I beneficiari, pertanto, devono presentarsi, pena la sospensione o decadenza del beneficio, per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare, al fine dell’analisi multidimensionale dei componenti del nucleo.

All’esito di tale analisi possono essere individuati i percorsi che i singoli componenti del nucleo con responsabilità genitoriali o inseriti nella scala di equivalenza devono o possono seguire:

  • il percorso lavorativo obbligatorio per i componenti del nucleo familiare, i maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura. Costoro, verranno indirizzati ai centri per l’impiego per la sottoscrizione, pena sospensione o decadenza del beneficio, entro sessanta giorni del Patto di servizio personalizzato – previa sottoscrizione del PAD individuale – e a seguire il successivo percorso di attivazione.

Sono esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa:

  • i beneficiari dell’Assegno di Inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;
  • componenti con disabilità, ai sensi della legge n. 68/1999, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
  • i componenti affetti da patologie oncologiche;
  • i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come definite nell’allegato 3 al regolamento di cui al DPCM n. 159/2013;
  • i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.

I componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo o all’inclusione sociale;

II beneficiari dell’ADI, anche se esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, sono comunque tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale attraverso la Sottoscrizione del patto di inclusione, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, fatta eccezione  per i componenti del nucleo  di età compresa tra i 18 e i 59 anni, senza responsabilità genitoriali ed esclusi dalla scala di equivalenza che possono aderire alle attività di attivazione lavorativa nell’ambito del SFL, che sono pertanto esclusi dagli obblighi nell’ambito dell’ADI.

Entro 60 giorni dall’avvio dei componenti al centro per l’impiego, ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, gli stessi sono tenuti alla Sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, pena la sospensione o decadenza del beneficio.

L’erogazione del beneficio è sospesa nel caso di mancata sottoscrizione del patto di servizio personalizzato nei termini indicati, per mancata convocazione da parte dei servizi competenti. Il beneficio economico decade in caso di mancata presentazione alle convocazioni o sottoscrizione del patto di servizio personalizzato su richiesta dei servizi competenti, senza giustificato motivo

Nei casi di sottoscrizione del patto di servizio personalizzato questo può prevedere anche l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del PNRR.

Fonte: INPS

Normativa

Campagna informativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’INPS

Per qualsiasi ulteriore informazione contatta il tuo Centro per l’Impiego