Misura di Supporto per la Formazione e il Lavoro

Il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) è una misura di attivazione al lavoro mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate (art. 12 del Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85), nonché  del servizio civile universale e dei progetti utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

I suddetti servizi devono essere svolti presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario.

Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche (art. 6, comma 5 bis del D.L. n. 48/2023).

Beneficiari

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è rivolto ai singoli componenti di nuclei familiari:

  • di età compresa tra i 18 e i 59 anni;
  • in possesso di determinati requisiti di cittadinanza, soggiorno, residenza ed economici.

Inoltre può essere utilizzato anche dai singoli componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di Inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di politiche attive per il lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi.

Dal 1° gennaio 2024 possono accedere ad SFL anche i componenti dei nuclei familiari percettori dell’Assegno di inclusione (ADI), che decideranno di partecipare ai percorsi di avviamento al lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi previsti all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023 (obblighi genitoriali), purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l’ADI.

Requisiti

Da possedere per tutta la durata della prestazione:

  • Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza

Il richiedente deve essere:

    1. cittadino italiano o di un altro Paese dell’Unione europea;
    2. familiare di un cittadino italiano o dell’Unione europea e titolare del diritto di soggiorno, anche permanente;
    3. cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
    4. titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o apolide in possesso di analogo permesso.

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

  • Requisiti economici

 Il richiedente deve possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti economici:

  1. ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui;
  2. valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE;
  3. patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini ISEE) non superiore a 30.000 euro, diverso dalla casa di abitazione di valore IMU non superiore a 150.000 euro;

patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE: depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) inferiore a:
 – 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
– 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
– 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne a partire dal terzo).
Questi massimali sono incrementati di:
– 5.000 euro per ogni componente con disabilità;
– 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;

5. non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di:
– autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale per le persone con disabilità;
– navi o imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di qualsiasi genere.

Ulteriori requisiti:
  • non essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
  • non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
  • la misura è compatibile con l’attività lavorativa, dipendente o autonoma, purché il reddito percepito non superi le soglie per accedere alla misura; pertanto devono essere comunicati eventuali rapporti di lavoro già avviati all’atto della domanda e non rilevati dall’ISEE per l’intera annualità, nonché ogni altra variazione occupazionale che intervenga in corso di erogazione della prestazione;
  • assolvere il diritto-dovere all’istruzione e formazione, ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o la relativa esenzione.
Obblighi di comunicazione

Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare la variazione:

  • dei redditi;
  • del patrimonio immobiliare o mobiliare (anche a seguito di donazione, successione o vincite), da cui sia derivato o possa derivare il superamento dei rispettivi valori soglia;
  • del nucleo familiare, rispetto alla attestazione ISEE (in questo caso è necessario presentare una DSU aggiornata, pena la decadenza dal beneficio);
  • ogni ulteriore variazione riguardante le condizioni ed i requisiti di accesso alla misura ed al suo mantenimento, a pena di decadenza del beneficio.
Incompatibilità

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza, la Pensione di cittadinanza e ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

Cinque step per accedere alla misura:

  1. Gli interessati possono presentare la domanda direttamente sul sito dell’INPS o anche  tramite i Patronati;
  2. A seguire devono registrarsi al Sistema Informativo per l’inclusione Sociale e lavorativa (SIISL): la piattaforma che -accompagnerà l’utente in tutte le fasi di questo percorso. Se l’esito della domanda sarà positivo, l’utente dovrà sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale e indicare almeno tre agenzie per il lavoro che ha scelto di contattare;
  3. Da questo momento l’utente potrà essere convocato presso il Centro per l’Impiego, per firmare il Patto di Servizio Personalizzato e avviare i passi necessari per l’inserimento nel mondo del lavoro;
  4. L’utente potrà quindi usufruire di servizi di orientamento, corsi di formazione specifica, aderire a progetti utili alla collettività o ad altre iniziative per l’attivazione lavorativa, di cui il Ministero del lavoro terrà traccia all’interno della piattaforma SIISL;
  5. Per tutta la durata del percorso formativo o delle altre iniziative di attivazione lavorativa, il beneficiario riceverà un importo mensile di 350 euro tramite bonifico da parte dell’INPS, per un massimo di 12 mesi.
L’abbandono del percorso di formazione, di una delle altre attività o il rifiuto di un’offerta di lavoro comportano la perdita del beneficio.

Fonte: INPS

 
Normativa

Campagna informativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’INPS:

 
Per qualsiasi ulteriore informazione contatta il tuo Centro per l’Impiego.